La fattura elettronica semplificata
Fattura semplificata: limiti di importo e utilizzo
Introdotta come articolo 21 bis del DPR 633/1972 nella normativa fiscale, con la Legge 2012/288 in vigore dal 1° gennaio 2013, la fattura elettronica semplificata è rimasta a lungo nell'ombra fino a quando, con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate aggiornava le specifiche tecniche consentendone l'emissione in questa forma oltre che in quella ordinaria.
Infine, il DM Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 ha innalzato a 400 euro il limite di importo complessivo, ampliando di molto la possibilità della sua pratica applicazione.
Quindi tutti possono utilizzare la fatturazione elettronica semplificata se l'importo complessivo non supera 400 euro, ma i benefici sono ancora più grandi per alcune categorie, come quelle che non hanno un obbligo generalizzato di emissione della fattura.
Come indicato dall'articolo 22 del DPR 633/1972 riportato di seguito, infatti, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione per:
- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonchè di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
Lo scontrino elettronico
Uno dei motivi della diffusione della fattura elettronica semplificata presso gli operatori economici, sia attività commerciali che di impresa, è legato all'introduzione dello scontrino elettronico contenuta nel D.Lgs. 2015/127.
Tale nuovo adempimento in materia di IVA è obbligatorio dal 1° luglio 2019 per gli operatori con un volume di affari fino a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 indistintamente per tutti.
L'adozione dello scontrino elettronico comporta, come ovvio e inevitabilmente, nuovi costi di allestimento per sostituire o adattare i registratori di cassa ormai inutilizzabili. Tali costi sono solo marginalmente compensati da un bonus al 50% nella forma di credito d'imposta, con limitazioni all'importo massimo pari rispettivamente a 250 euro per l'acquisto e 50 euro per l'adattamento.
La fattura elettronica semplificata rappresenta una valida alternativa allo scontrino elettronico
L'emissione degli scontrini elettronici in sostituzione di quelli cartacei che perdono la loro validità fiscale è ormai generalizzata per tutti gli esercizi commerciali.
Per attività in diversi settori, per esempio turismo, alberghiero e ristorazione, l'opportunità di utilizzare la fattura elettronica semplificata offre notevoli risparmi di tempo e denaro.
Considerato che l'obbligatorità della fatturazione elettronica è in vigore già da alcuni anni, ciò consente di utilizzare gli strumenti di fatturazione elettronica già allestiti, ad esempio per emettere le fatture verso la Pubblica Amministrazione oppure per riceverle dai propri fornitori.
Si evitano così la duplicazione dei sistemi di emissione e i costi di installazione ed esercizio.
Caratteristiche della fattura elettronica semplificata
La fattura elettronica semplificata si differenzia da quella ordinaria per il numero estremamente ridotto di informazioni che deve contenere. Questa caratteristica la rende facile da comporre e veloce da compilare, consentendo di snellire le procedure di fatturazione per importi modesti in tutti quei settori dove la rapidità nella gestione della clientela è di fondamentale importanza come nel commercio al minuto in locali aperti al pubblico, a domicilio o in forma ambulante.
Il testo dell'articolo 21 bis del DPR 633/1972, integrato con le modifiche normative successivamente intervenute, attualmente in vigore è riportato di seguito per completezza di informazione:
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a quattrocento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Fattura elettronica semplificata e note di variazione con imponibile pari a zero
La possibilità prevista dal punto h dell'art.21 bis del DPR 633/1972 sopra riportato offre interessanti applicazioni alla fattura elettronica semplificata ogni volta che le condizioni impongono l'emissione di una nota di variazione per sola IVA, quindi con imponibile nullo.
La fattura elettronica semplificata è quindi utile in caso di emissione di una nota di credito di sola IVA, per esempio a seguito di chiusura della procedura di fallimento (Agenzia delle Entrate - FAQ n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019), e in generale per rettifiche di fatture elettroniche precedentemente inviate (Agenzia delle Entrate - FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2018).
La procedura è molto semplice: è sufficiente inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare, così da superare il controllo sull’importo massimo di imponibile previsto per fattura semplificata e attualmente fissato in 400 euro, indicare i valori dell’importo e dell’imposta (entrambi con l’importo della variazione) ma non l’aliquota.
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Il software adatto per la fattura elettronica semplificata
Con l'introduzione dell'obbligo dello scontrino fiscale elettronico la fatturazione elettronica semplificata rappresenta quindi un'opportunità per ridurre i costi delle operazioni fiscali ed evitare inutili duplicazioni, utilizzando solamente un sistema di fatturazione elettronica ed emettendo di volta in volta fatture ordinarie oppure semplificate.
Inoltre, tale forma semplificata di emissione della fattura elettronica è vantaggiosa per tutti i settori che devono velocizzare le operazioni di emissione e che hanno una elevata frequenza di importi da fatturare entro i 400 euro complessivi.
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