Fattura elettronica e scissione dei pagamenti
Cos'è la scissione dei pagamenti
Come facilmente intuibile dal termine, la scissione dei pagamenti (split payment) è un sistema di liquidazione IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) secondo il quale viene separato il pagamento dell'imponibile da quello della corrispondente IVA.
La prima somma sarà pagata al prestatore d'opera, mentre la seconda sarà versata direttamente allo Stato dalla Pubblica Amministrazione committente.
Tale sistema è in vigore nell'ordinamento fiscale italiano per un limitato periodo temporale, inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, poi prorogato fino al 30 giugno 2020.
L'introduzione dello split payment
Il Consiglio dell'Unione Europea , cone decisione 2015/1401 del 14 luglio 2015, ha autorizzato l'Italia all'introduzione di tale meccanismo, che rappresenta una misura di contrasto all'evasione IVA mediante il suo diretto versamento allo stato e per impedire frodi nell'ambito delle forniture alla Pubblica Amministrazione.
Nei primi mesi del 2017 l'Italia ha avanzato richiesta di estendere tale meccanismo; tale richiesta è stata accolta e, con la decisione 2017/784 del 25 aprile 2017 abrogativa di quella precedente, il Consiglio dell'Unione Europea ne ha prorogato la validità.
Proprio il suo carattere eccezionale ne rende transitoria l'applicazione, probabilmente fino a quando non sarà pienamente operativo l'obbligo totale di fatturazione elettronica, che consentirà di tornare alla normale configurazione del sistema comune IVA secondo la Direttiva 112/2006/CE ora derogata.
Amministrazioni e Società obbligate alla scissione dei pagamenti
La manovra correttiva dei conti pubblici (cosidddetta Manovrina 2017), convertita con il Decreto Legge del 24 aprile 2017 n.50, prevede l'estensione dello split payment anche alla categoria dei professionisti, ovvero dei fornitori della PA che subiscono ritenute alla fonte sui compensi, che precedentemente ne era esplicitamente esclusa.
Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, i professionisti non avranno più la possibilità di scegliere il regime di esigibilità IVA (differita o immediata) e dovranno indicare come modalità di regolazione IVA proprio lo split payment.
In seguito alla conversione in legge (L. 21 giugno 2017, n. 96) della Manovrina 2017 (D.L. 24 aprile 2017, n. 50), l'elenco dei soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA risulta essere il seguente:
- organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica
- enti pubblici territoriali
- consorzi costituiti tra enti pubblici (ex art. 31 D.Lgs. n. 267/2000)
- CCIAA
- aziende sanitarie locali
- enti ospedalieri
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza
- società controllate (ex art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del Codice Civile) direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri
- società controllate, (ex art. 2359, primo comma, numero 1 del Codice Civile) da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni
- società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, primo comma, numero 1 del Codice Civile) dalle società di cui ai due punti precedenti
- società quotate inserite nel Ftse Mib
È possibile consultare liberamente gli elenchi delle amministrazioni pubbliche e società soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze cura il censimento delle amministrazioni coinvolte suddividendole in sei sezioni. Tali elenchi sono aggiornati annualmente entro il 20 ottobre e, dopo avere raccolto osservazioni e richieste di rettifica, la versione definitiva valida per l'anno successivo sarà pubblicata entro il 15 novembre.
Chi è soggetto allo split payment
Tutti i fornitori di beni e servizi, ad eccezione di chi è soggetto al sistema di inversione contabile (reverse charge), nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 1/E del 9 febbraio 2015 per fornire chiarimenti circa l'applicazione della norma.
Continuano ad essere esplicitamente esclusi dall'appplicazione della scissione dei pagamenti anche in seguito alla Manovrina 2017 (Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50) Enti privati o privatizzati, Enti pubblici economici, Ordini Professionali, Agenzie Fiscali, Enti e Istituti di ricerca, Aziende speciali (comprese quelle delle CCIIAA) ed inoltre:
- Autorità indipendenti (AGCOM - Autorità per le garanzie delle comunicazioni)
- ACI provinciali
- Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA)
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia per l'Italia digitale (AGID)
- Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
Fine dello Split payment per i professionisti dal 14 luglio 2018
La manovra correttiva dei conti pubblici (cosidddetta Manovrina 2017), convertita con il Decreto Legge del 24 aprile 2017 n.50, prevedeva l'estensione dello split payment anche alla categoria dei professionisti, ovvero dei fornitori della PA che subiscono ritenute alla fonte sui compensi, che precedentemente ne era esplicitamente esclusa.
L'art.12 del Decreto Legge 87 del 12 luglio 2018 (Decreto Dignità), in vigore dal 14 luglio 2018, esclude nuovamente l'applicazione del regime dello split payment ai professionisti.
Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, pertanto, i professionisti hanno nuovamente la possibilità di scegliere il regime di esigibilità IVA (differita o immediata).
Come adempiere agli obblighi di legge
L'unico obbligo in capo a chi emette fattura soggetta al regime della scissione dei pagamenti è quello di indicare esplicitamente tale modalità di liquidazione IVA.
Utenti servizi Self Service
Chi utilizza il sistema di inserimento autonomo, acquistando un qualsiasi servizio di fatturazione elettronica in abbonamento tra quelli disponibili che consentono sempre l'emissione di fatture PA, B2B e B2C oltre alla gestione del ciclo passivo, come Self Service Medium per la gestione fino a mille documenti annui, deve indicarlo nella sezione dedicata all'esigibilità dell'IVA.
Utenti opzione All Inclusive
In accordo con le caratteristiche previste dalla tipologia offerta, gli utenti che usufruiscono della fatturazione elettronica con opzione All Inclusive non compilano da soli le proprie fatture elettroniche e pertanto devono inserire l'informazione relativa alla scissione dei pagamenti al momento dell'invio del pro-forma di fattura, nel campo previsto per indicare le modalità di esigibilità IVA.